Aggiornamento Albo Giudici Popolari 2025
Pubblicato il 9 aprile 2025 • Comune
Si invitano tutti coloro che, non essendo già iscritti, sono in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12, ad iscriversi presso questo Ufficio Comunale, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi (maschili e femminili) dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello utilizzando il modulo disponibile a questo link (CLICCA QUI).
Estratto della legge 10 aprile 1951, nr. 287
Art. 9 I Giudici Popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10 I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.