Modalità esercizio degli impianti termici

Pubblicato il 8 ottobre 2024 • Ambiente

Come previsto nella D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3502 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili -aggiornamento 2020”, si ricorda che in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, e senza alcuna disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell’impianto per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, quindi per un massimo di sette ore giornaliere.

L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere, articolate anche in due o più sezioni, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:

  1. a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  2. b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

In entrambi i casi il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.